che cosa possiamo fare insieme?

La coesistenza pacifica non può esistere se prescindiamo dalla conoscenza, dalla comprensione e dalla tolleranza reciproche..e tanti più conosceremo l'"altro", tanto più saremo ricchi.La Peoples A.C.E. ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l'interscambio culturale tra i popoli dell'area dell'Europa, per questo riteniamo molto utile, oltre che simpatico, che attraverso questo blog, con l'aiuto degli iscritti all'associazione, e di coloro che vorranno unirsi al nostro cammino, facciamo conoscere pagine di letteratura, storia, arte, musica dei nostri paesi di origine, non escludendo i nostri scritti..i nostri pensieri..le nostre considerazioni, e tutto ciò che, in una parola, possiamo definire........CIVILTA'


VUOI LAVORARE CON NOI?
Se ti interessa aprire un CAF (Centro assistenza Fiscale)
nella tua zona
l’Associazione Peoples A.C.E
(http://peoplesace.blogspot.com/)

te ne dà la possibilità

la nostra associazione si occupa di:
-CAF
-Sub agenzie assicurative (occorre l'iscrizione al RUI)
- MUTUI - PRESTITI - CESSIONI - LEASING
(occorre l'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi)

Se pensi che possa diventare il tuo lavoro interpellaci

I nostri numeri sono
tel 0575.67698 cell 3473465115

e-mail:
info@italservizi.eu
peoplesace@gmail.com

statuto


Art. 1 – Costituzione

1.      È costituita con sede in Arezzo, l’Associazione Interculturale e Socio-assistenziale denominata “PEOPLES - Associazione dei Cittadini Europei” (P - A.C.E.).

2.      I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
 
Art. 2 – Finalità

1.      L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo scambio interculturale fra i popoli delle regioni d’Europa, assistere nei loro bisogni sociali e tutelare gli interessi umani, civili e lavorativi delle persone che vivono entro i confini politici dell’Unione Europea.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 3 – Organi

1.      Sono organi dell’Associazione:

-          L’Assemblea degli aderenti;

-          Il Comitato esecutivo

-          Il Presidente.
Art. 4 – Assemblea degli aderenti

1.      L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

2.      Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3.      La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4.      In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

5.      Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6.   Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7.      L’Assemblea ha i seguenti compiti:

-          eleggere i membri del Comitato esecutivo;

-          eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;

-          eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

-          approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

-          approvare il bilancio preventivo;

-          approvare il bilancio consuntivo;

-          approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’articolo 16;

-          stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Art. 5 – Comitato esecutivo

1.      Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2.      Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3.      Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

-          fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

-          sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-          determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

-          assumere il personale;

-          eleggere il Presidente;

-          nominare il Segretario;

-          accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

-          ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art. 6 – Presidente

1.      Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2.      Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.

3.      Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.      Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.

4.      In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5.      In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Art. 7 – Segretario

1.      Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

-          provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;

-          provvede al disbrigo della corrispondenza;

-          è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;

-          predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di marzo;

-          provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogati;

-          provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;

-          è a capo del personale.

 Art. 8 – Collegio dei probiviri

1.      Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2.      Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3.      Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti

1.      Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2.      Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

3.      Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4.      Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Art. 10 – Gratuità delle cariche

1.      Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2.      Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 11 – Bilancio

1.      Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2.      Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3.      Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 12 – Aderenti

1.      Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.

2.      Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

3.      Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:

-          dimissioni volontarie;

-          per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-          per morte;

-          per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo:

In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definiva.

4.      Tutte le prestazioni fornite agli aderenti sono a titolo gratuito.
Art. 13 – Diritti e obblighi degli aderenti

1.      Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

2.      Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 14 – Quota sociale

1.      La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2.      Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 – Risorse economiche

1.      L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-          quote associative e contributive degli aderenti;

-          contributi dei privati;

-          contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-          contributi di organismi internazionali;

-          donazioni e lasciti testamentari;

-          rimborsi derivanti da convenzioni;

-          entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-          rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

2.      I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3.      Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
Art. 16 – Modifiche allo statuto

1.      Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione.
Art. 17 – Scioglimento

1.   In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i suoi beni saranno devoluti in opere di beneficenza.
Art. 18 – Norma di rinvio

1.      Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.